Per vocazione, per vacazione.
A ore, a giornata, a quindicina, al mese, a forfait: in qualche modo chi presta la sua opera viene (quasi) sempre pagato. I traduttori utilizzano varie unità di misura per il loro lavoro: cartelle più o meno lunghe con o senza spazi, parole, righe, un tanto al chilo. I traduttori e gli interpreti di tribunale ne hanno una tutta speciale: la vacazione. Questo è solo uno dei misteri da svelare a chi abbia la voglia, il coraggio e la pazienza di percorrere la strada, anzi i lunghi corridoi dei pubblici uffici che lo/la porteranno a diventare CTU.
Consulente Tecnico d’Ufficio. Vuol dire che affianchi il giudice nello svolgimento delle sue attività sia di indagine che processuali. Sarai il suo fido consigliere per una materia che non conosce o che, pur conoscendo, non può utilizzare “sul posto di lavoro”. Significa che se anche un giudice fosse perfettamente bilingue italiano inglese, per esempio, non potrebbe comunque tradurre atti o fare interpretariato in un procedimento a lui affidato e nel quale fosse necessario sapere quella lingua straniera. Conflitto di competenze, si chiama. E allora entriamo in ballo noi.
Ma come ci entriamo in questo ballo i cui passi somigliano più a contorsionismi?
Prima di tutto iscrivendosi all’Albo. Hai letto bene. L’ALBO. Non è l’albo professionale della categoria. Quello non esiste. È, per l’appunto, l’Albo dei CTU del Tribunale; in sostanza un bell’elenco di nomi di persone specialiste ed esperte nelle più disparate materie, dalla grafologia all’estimo, alle lingue nel nostro caso, che hanno fatto domanda e sono state accettate dalla Commissione.
Allora il primo passo da fare è quello di andare alla Cancelleria Civile del Tribunale della tua città e chiedere il modulo di domanda di iscrizione e la lista degli allegati da produrre.
Siccome ogni tribunale ha verosimilmente le sue procedure, non posso dirti con certezza cosa ti sarà richiesto. A me, qualche e qualche anno fa, servì il titolo di studio, l’iscrizione a una delle Associazioni Professionali, l’iscrizione al Ruolo dei Periti e degli Esperti della Camera di Commercio, per la quale dovetti sostenere anche un esame, un certificato penale e la documentazione relativa ai lavori svolti per le lingue delle quali chiedevo l’accredito. Probabilmente non è cambiato molto, ma essendo passato del tempo e rappresentando ogni realtà locale un piccolo mondo a sé, a dispetto dell’unità nazionale, farai bene a informarti direttamente.
Dovrai aspettare un po’ prima di sapere se sei stato ammesso o no; dipenderà dalla frequenza con cui si riunisce la commissione del Tribunale della tua città. A Lucca succede più o meno ogni due anni. Ma se non si parte mai, mai si arriva.
Finalmente il postino ti recapita la lettera con la comunicazione che la tua richiesta è stata accolta e con l’avviso di pagare una tassa di iscrizione una tantum, dopo di che sarai ufficialmente inserito nell’ALBO.
E qui comincia l’avventura.
In un ipotetico giorno fortunato, un cancelliere strabico il cui occhio si è posato accidentalmente sul tuo nome ti telefonerà per la prima volta, per verificare la tua disponibilità a lavorare per il tribunale e tu non saprai da che parte cominciare.
Intanto accetti, perché è quello che aspettavi da tempo, no?
Poi ti metti all’opera.
Se si tratta di interpretariato in aula andrai in Tribunale, nel giorno, all’ora e nella sala udienze che ti avranno specificato. In questo caso non avrai bisogno di un conferimento ufficiale dell’incarico, cioè di un foglio di carta intestata in cui il giudice dice che si avvarrà proprio della tua collaborazione, perché la tua presenza sarà registrata nel verbale di udienza e quindi non ti serviranno altre pezze d’appoggio per essere pagato.
Lo stesso vale si ti chiameranno per una convalida di arresto in carcere.
Ciò non toglie comunque che tu possa anche ricevere una convocazione scritta.
Se invece avranno bisogno di te per la traduzione di documenti quali decreti, comunicazioni, atti relativi a rogatorie internazionali o altro, andrai lo stesso in Tribunale, ma nella stanza del magistrato a ritirare il testo da tradurre, che dovrà essere accompagnato dalla lettera d’incarico ( Decreto di nomina) dove oltre ai tuoi dati sarà specificato il tipo di testo e la coppia linguistica, la data di inizio del lavoro e il termine concesso per la sua esecuzione.
“Il termine concesso” ( che poi sei tu a chiedere in base all’entità del lavoro e il giudice normalmente te lo accorda) vuol dire quanti giorni di tempo avrai per consegnare la tua traduzione.
Questo È UN ELEMENTO CHIAVE che ti consentirà di lavorare non solo per vocazione, ma anche “per vacazione”, appunto.
Entriamo quindi nel vivo della faccenda. Abbiamo detto prima che la vacazione è l’unità di misura del lavoro del traduttore di tribunale. Una vacazione corrisponde a due ore. Se lavori quattro ore sarai quindi pagato due vacazioni.
Il giudice non può liquidare più di quattro vacazioni, cioè otto ore, al giorno per incarico. Posso però avere più incarichi contemporanei da giudici diversi o addirittura dallo stesso giudice, e teoricamente posso applicare le quattro vacazioni quotidiane a ciascuno dei supponiamo quattro differenti lavori che mi sono stati affidati. Il che lascerebbe intuire che in un giorno ho lavorato trentadue ore… ma è universalmente noto che i traduttori sanno fare anche i miracoli.
A quanto ammonta in vile denaro il compenso di una vacazione? Anche le vacazioni hanno la loro gerarchia. La prima, infatti, vale € 14,68, mentre dalla seconda in poi l’importo è di € 8,15 ciascuna Non chiedermi il perché, né della distinzione né tanto meno dell’importo, fissato per legge e rivisto (secondo la normativa, ma in realtà non avviene così) ogni tre anni in base agli indici ISTAT. Forse per lo stesso motivo per cui in teoria posso chiedere di essere pagata per trentadue ore di lavoro al giorno.
In sostanza, quindi, quando andrò a chiedere il compenso indicherò il numero di vacazioni relative ai giorni concessi.
C’è la possibilità di aumentare l’importo del compenso, a determinate condizioni:
si può chiedere il raddoppio se
- il termine concesso è fino a cinque giorni
- la prestazione riveste carattere di particolare complessità, difficoltà e importanza
si può chiedere un aumento fino al 50% se
- il termine concesso è fino a quindici giorni
si può chiedere un aumento del 20%
- se il lavoro è stato dichiarato urgente con apposito decreto.
In pratica, se ricevo un incarico per il quale ho richiesto e ottenuto un termine di quattro giorni, il compenso massimo che potrò chiedere sarà pari a sedici vacazioni (4×4) raddoppiate per termine inferiore a cinque giorni.
Quindi avrò:
Per un incarico con un termine di quattordici giorni, il compenso massimo che potrò chiedere sarà pari a cinquantasei vacazioni (14X4) cui si aggiunge un aumento fino al 50%.
Quindi avrò:
La modalità per richiedere il proprio compenso, sia in caso di interpretariato sia di traduzione, prevede la compilazione di un modulo prestampato tipo il seguente, nel quale troverai anche i riferimenti normativi a tutto quello che ti sto raccontando.
Sarà lo stesso cancelliere che ti ha contattato e al quale consegnerai la tua richiesta, a inoltrare il modulo alla sezione contabile, che a sua volta emetterà, dopo un tempo variabile da venti giorni all’infinito, il Decreto di liquidazione, che ti permetterà finalmente di riscuotere i tuoi probabilmente pochi, sicuramente sudati e attesissimi soldi.
Può capitare a volte che il giudice, a sua discrezione, non liquidi tutte le vacazioni richieste. In questo caso le possibilità sono due:
** accettare la decurtazione e zitti;
** fare ricorso, azione che comunque ha un costo e richiede tempi lunghi, per cui deve valerne proprio la pena.
Viste tutte queste sconfortanti premesse, a che pro dunque darsi tanto da fare per guadagnare poco, specie se si fanno udienze in aula, e riscuotere chissà quando?
Bisogna dire che se si riesce a entrare nel giro si arriva anche a lavorare abbastanza, e questo non fa male.
Da un punto di vista prettamente giuridico,inoltre, mi è stato spiegato da alcuni notai e avvocati con i quali collaboro abitualmente, che per la traduzione di un atto ufficiale la condizione di « perito giurato » è essenziale al fine di evitare una eventuale invalidazione dell’atto stesso *per vizio di forma* laddove all’interno del contenzioso si venga a creare un qualsiasi problema anche non inerente la traduzione stessa. Significa cioè che la controparte potrebbe contestare la traduzione non effettuata da un traduttore giurato, magari per allungare i tempi o per mettere i bastoni fra le ruote non avendo nella fattispecie altri appigli cui attaccarsi. Tant’è che nella stesura di atti bilingue viene inserita la formula seguente:
… E’ pure presente la signora: Maria Antonietta Ferro, nata a Firenze il quattordici febbraio millenovecentocinquantacinque,residente a Lucca, Via Baccelli 34 a, interprete scelta dalle parti e avente i requisiti di legge, come essa stessa conferma a me notaio. – Essa da me ammonita ai sensi di legge, presta giuramento di adempiere fedelmente al suo ufficio. I signori XXX Charlotte, XXX Henry François, e XXX Emmanuelle a mezzo della costituita interprete, mi dichiarano di non conoscere la lingua italiana e di volersi esprimere in lingua francese, a loro nota; inoltre, tutti i comparenti, direttamente o a mezzo della costituita interprete, dichiarano di accettare quale interprete la signora Ferro Maria Antonietta;
Questa è una cosa che io spiego a tutti i miei nuovi clienti quando mi propongono un lavoro.
Ma la cosa più importante, secondo me, è che si frequenta un ambiente che può fornire contatti per lavoro extra a clienti diretti. Una forma di autopromozione, un po’ di marketing di se stessi, insomma: gli avvocati bazzicano i tribunali, di solito… Ti vedono, ti conoscono – e se non lo fanno loro ti fai conoscere tu dando i tuoi biglietti da visita, per esempio – e quando hanno bisogno di una traduzione magari si ricordano di te e ti chiamano. E lì applichi le tue tariffe da cliente diretto ( per avere un’idea delle tariffe di mercato, vai a www.tariffometro.it alla tabella Italia, voce Cliente>Traduttore, fascia medio-alta/alta), così oltre ad avere vocazione e a riscuotere vacazioni, potrai, se avrai avuto la tenacia e la capacità di farti un certo nome, anche goderti una bella vacanza.
AFFIDAMENTO DI PERIZIA NEL PROCEDIMENTO CIVILE
Il discorso sulle vacazioni riguarda essenzialmente il procedimento penale, nel quale, ripeto, l’incarico viene assegnato dal Giudice e il compenso viene liquidato dal Ministero di Grazia e Giustizia, attraverso il Tesoro. Nel campo della civilistica, le cose cambiano un po’. Supponiamo di avere a che fare con una causa di lavoro oppure con una relativa a questioni di confini, di inadempienze contrattuali e via discorrendo. La differenza principale fra gli incarichi in campo penale e quelli in campo civile risiede nella diversa modalità di pagamento della prestazione. Nel processo civile, infatti, il perito non è retribuito a vacazioni ma a onorario. E questo ci rallegra. Il traduttore o l’interprete può essere contattato tanto dalla Cancelleria del Tribunale quanto dal legale di una delle parti (solitamente quella che ha necessità della traduzione o dell’interpretariato). È con costui che si concorda il compenso, quindi, ed egli comunicherà al giudice la propria scelta del consulente regolarmente iscritto all’Albo dei CTU, dopo di che il Giudice provvederà alla nomina. È anche possibile che sia lo stesso Giudice a convocare, ma ai fini della retribuzione le cose non cambiano. Il traduttore-interprete sarà infatti libero di chiedere il compenso che riterrà congruo, in quanto non sarà il Ministero di Grazia e Giustizia a liquidarlo in base alla legge 319/80, bensì le parti in causa, in forma solidale o meno, a seconda di quanto il giudice stabilirà. Mi spiego meglio: il Giudice deciderà a carico di chi porre il compenso del professionista incaricato, in base a tre possibili varianti:
- a carico dell’attore
- a carico del convenuto
- a carico solidale delle parti
Il vantaggio delle prime due opzioni è che si ha a che fare con un solo interlocutore. Lo svantaggio è che, essendo obbligato solo lui a pagare, se non lo fa non c’è possibilità di rivalsa su altri.
Con la terza opzione, che nella mia esperienza è la più frequente, si ha la possibilità di chiedere il pagamento all’uno o all’altro dei contendenti, oppure a entrambi, nella misura di un mezzo ciascuno. L’essere obbligati in solido significa che se uno non paga, l’altro si dovrà far carico anche della parte dell’insolvente. Io di solito chiedo il mio avere alla parte per la quale la prestazione ha avuto più valore (a chi ha presentato un teste straniero, per esempio, in caso di interpretariato) e che di solito paga senza fiatare. Mi è però anche capitato che mi sia stato chiesto: « Perchè proprio a me? » oppure « Perché non metà per ciascuno? ». Allora cominciano a partire le raccomandate…
Un lato positivo della questione è che per incarichi di particolare lunghezza – e qui parlo di traduzione di atti – è possibile chiedere, in fase di conferimento, un anticipo sul compenso. È buona norma farsi anticipare un 80% del totale, cosicché se anche il residuo sarà faticoso da recuperare, il grosso ce l’abbiamo già in tasca. Sarà sempre il giudice a stabilire quale delle parti in causa dovrà versare l’anticipo richiesto e, in teoria, fino a che non lo si è riscosso non si comincia a lavorare. In questo caso la parte è più motivata a pagare alla svelta, perché diversamente la causa non va avanti.
TRADUZIONI ASSEVERATE E LEGALIZZATE
Sono perlopiù quelle che ti chiederanno gli avvocati che hai faticosamente acquisito come clienti diretti. Ma anche i privati cittadini ne hanno bisogno, a volte, per determinati atti amministrativi quali la conversione di una patente, il riconoscimento di un titolo di studio, l’acquisto della cittadinanza italiana, l’immatricolazione di un veicolo straniero.
Recita la legge:
Agli atti e documenti formati all’estero da autorità estere e da valere nello Stato, se redatti in lingua straniera, deve essere allegata una traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo straniero dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare, ovvero da un traduttore ufficiale (art. 17, 3° comma, legge 4 gennaio 1968 n. 15).
La traduzione ha la funzione di rendere immediatamente comprensibile il testo dell’atto straniero a chi parla la lingua italiana, evitando a chi prende visione del documento il problema della comprensione dei contenuti del medesimo; inoltre attribuisce particolari requisiti di certezza circa la rispondenza della traduzione al testo straniero.
L’art. 68 del regolamento notarile dispone che gli atti redatti in lingua straniera, ricevuti in deposito dal notaio debbano essere accompagnati dalla traduzione in lingua italiana, fatta e firmata dal notaio, se questi conosce la lingua straniera, o in caso contrario da un perito scelto dalle parti.
Vale la pena sapersi districare in questo piccolo labirinto.
L’asseverazione, per gli amici « giuramento », è la dichiarazione che tu rendi davanti al funzionario del tribunale e con la quale affermi di avere tradotto bene e fedelmente il testo in questione, al solo scopo di far conoscere la verità. E con queste poche parole ti accolli la responsabilità, anche penale, di quello che hai scritto.
Si assevera presso l’Ufficio Volontaria Giurisdizione o dal Giudice di Pace.
Le dinamiche sono variabili da città a città, a quanto sento da colleghi che operano in giurisdizioni diverse dalla mia.
Di sicuro, comunque, serve l’originale del documento e la sua traduzione. Altrettanto sicuramente servono le marche da bollo: una marca da 14,62 euro ogni quattro pagine di testo compreso il verbale di giuramento.
A Lucca si contano sia le pagine dell‘originale che quelle della traduzione. In altre città contano solo le pagine della traduzione e il verbale di giuramento. Un bel risparmio!
Sempre a Lucca è necessario depositare agli atti dell’Ufficio Volontaria Giurisdizione una copia in carta libera di ogni documento asseverato. Quindi bisogna presentarsi con documento e traduzione in originale, muniti di bolli, più una copia da lasciare lì. Non so se avvenga lo stesso altrove.
Originale e traduzione vengono spillati insieme, con in mezzo il verbale di giuramento firmato dal traduttore e dal funzionario e annullati con timbri di congiunzione su ogni pagina. Les jeux sont faits. Il documento è pronto.
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI LUCCA
UFFICIO VOLONTARIA GIURISDIZIONE
VERBALE DI GIURAMENTO
Cronol. N°…………….
Il giorno……………………….. ……………è comparso/a
il/la Sig. ………………………………………………………………….
identificato/a mediante ………………………………………………
nato/a…………………. il ……………………. e residente in ………………………………………………………………………………
il/ la quale ha chiesto di asseverare con giuramento la traduzione che precede: Ammonito/a il/la comparente sull’importanza del giuramento e sulle conseguenze penali che ne derivano, il/la medesimo/a ha pronunciato la formula: “ GIURO DI AVERE BENE E FEDELMENTE ADEMPIUTO L’INCARICO AFFIDATOMI AL SOLO SCOPO DI FAR CONOSCERE LA VERITA’.”
Del che è stato redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto.
Il Cancelliere: Il Traduttore:
________________ ________________
La legalizzazione costituisce la fase successiva all’asseverazione, nel caso in cui il documento sia destinato all’estero, e serve appunto a renderlo ufficialmente valido a livello internazionale. Consiste nell’apposizione di un ulteriore timbro da parte della Procura della Repubblica, con il quale si autentica la firma del Cancelliere che ha sottoscritto l’asseverazione.
Recita infatti la legge:
La legalizzazione di firme è l’attestazione ufficiale della legale qualità di chi ha apposto la propria firma sopra atti, certificati, copie ed estratti, nonché dell’autenticità della firma stessa (art. 15, 1° comma, legge 4 gennaio 1968 n. 15).
La legalizzazione è sostituita dalle APOSTILLE per quei Paesi che hanno sottoscritto la Convenzione dell’Aia del 5 ottobre 1961 relativa all’abolizione della legalizzazione di atti pubblici stranieri. Nel corso degli anni è stata ratificata e resa esecutiva da molti Stati e prevede che non sia necessario procedere alla legalizzazione dei certificati presso le autorità consolari, potendo la stessa essere sostituita dalla cosiddetta apostille (in italiano postilla).
Anche se la materia è alquanto noiosa, vediamo di approfondirla un po’, perché sapere le cose può a volte aiutare a fidelizzare un cliente che siamo in grado di aiutare a risolvere certi problemi.
Che cos’è l’apostille
È una specifica annotazione che deve essere fatta sull’originale del certificato rilasciato dalle autorità competenti del Paese interessato, da parte di una autorità identificata dalla legge di ratifica del Trattato stesso.
L’ apostille, quindi, sostituisce la legalizzazione . E’ necessario precisare che la Convenzione riguarda specificamente l’abolizione della legalizzazione di atti pubblici stranieri tra i quali rientrano, per espressa previsione della stessa, i documenti che rilascia un autorità o un funzionario dipendente da un’amministrazione dello Stato (compresi quelli formulati dal Pubblico Ministero, da un cancelliere o da un ufficiale giudiziario), i documenti amministrativi, gli atti notarili, le dichiarazioni ufficiali indicanti una registrazione, un visto di data certa, un’autenticazione di firma apposti su un atto privato, mentre invece non si applica ai documenti redatti da un agente diplomatico o consolare e ai documenti amministrativi che si riferiscono a un’ operazione commerciale o doganale.
Ne consegue che la gamma di documenti per i quali si può superare l’esigenza di legalizzazione, mediante richiesta e annotazione della cosiddetta apostille direttamente da parte delle autorità interne dello Stato di provenienza, è amplissima . Tralasciando i Paesi europei, che si avvalgono anche di successive convenzioni interne all’Unione, elenchiamo di seguito i Paesi che hanno ratificato la Convenzione, e rinviamo al testo allegato della stessa e agli atti di ratifica effettuati dagli Stati parti, per l’individuazione delle autorità competenti in ciascun Paese per l’apposizione dell’apostille:
Andorra | Antigua e Barbuda | Argentina |
Armenia | Australia | Austria |
Azerbaijan | Bahamas | Barbados |
Belize | Bielorussia | Bosnia-Erzegovina |
Botswana | Brunei | Bulgaria |
Cipro | Colombia | Croazia |
Dominica | El Salvador | Estonia |
Federazione Russa | Fiji | Finlandia |
Germania | Giappone | Gran Bretagna |
Grecia | Grenada | Honduras |
Hong Kong | Isole Marshall | Israele |
Kazakhistan | Lesotho | Lettonia |
Liberia | Liechtenstein | Lituania |
Lussemburgo | Macao | Macedonia |
Malawi | Malta | Mauritius |
Messico | Monaco | Namibia |
Niue | Norvegia | Nuova Zelanda |
Olanda | Panama | Portogallo |
Repubblica Ceca | Romania | Saint Kitts e Nevis |
Saint Vincent e Grenadine | Samoa | San Marino |
Santa Lucia | Seychelles | Serbia e Montenegro |
Slovacchia | Slovenia | Spagna |
Suriname | Svezia | Svizzera |
Swaziland | Stati Uniti d’America | Sud Africa |
Tonga | Turchia | Trinidad e Tobago |
Ucraina | Ungheria | Venezuela |
Per gli altri Stati comunitari, pur aderenti alla Convenzione di Bruxelles, resta fermo il regime di legalizzazione, consolare o per Apostille, qualora aderiscano alla Convenzione dell’Aja del 5 ottobre 1961.
Infine si deve tener conto che esistono accordi bilaterali che prevedono la dispensa dalla legalizzazione per alcuni tipi di atti e che andrebbero esaminati singolarmente, consultando la banca dati ITRA disponibile presso il sito del Ministero degli Esteri.
Se sei arrivato fin qui senza stramazzare e hai ancora voglia di saperne di più, puoi leggerti i testi normativi relativi a tutto quello che ti ho raccontato.
Se hai trovato qualche errore o imprecisione e sarai così gentile da farmelo notare, provvederò a correggere.
IN BOCCA AL LUPO!
Normativa :
- D.P.R.3/11/2000, n.396 Regolamento per la revisione e la semplificazione dell’ordinamento dello Stato civile
- D.P.R. 28/12/2000, n. 445 Testo unico delle disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa
- Circolare MIACEL 26/3/2001
- Circolare 778/8/81 del 21/10/1968 della Presidenza del Consiglio dei Ministri
- Convenzione di Lussemburgo del 26/9/1957
- Convenzione dell’Aja del 5/10/1961
- Convenzione di Londra del 7/6/1968
- Convenzione di Atene del 15/9/1977
- Convenzione di Bruxelles del 25/5/1987
- L.24/4/1990, n.106