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VADEMECUM DEL
TRADUTTORE GIURATO
Per vocazione, per vacazione.
A ore, a giornata, a quindicina, al mese, a forfait: in
qualche modo chi presta la sua opera viene (quasi) sempre pagato. I
traduttori utilizzano varie unità di misura per il loro lavoro: cartelle
più o meno lunghe con o senza spazi, parole, righe, un tanto al chilo. I
traduttori e gli interpreti di tribunale ne hanno una tutta speciale: la
vacazione. Questo è solo uno dei misteri da svelare a chi abbia la
voglia, il coraggio e la pazienza di percorrere la strada, anzi i lunghi
corridoi dei pubblici uffici che lo/la porteranno a diventare CTU.
Consulente Tecnico d’Ufficio. Vuol dire che affianchi il giudice nello
svolgimento delle sue attività sia di indagine che processuali. Sarai il
suo fido consigliere per una materia che non conosce o che, pur
conoscendo, non può utilizzare “sul posto di lavoro”. Significa che se
anche un giudice fosse perfettamente bilingue italiano inglese, per
esempio, non potrebbe comunque tradurre atti o fare interpretariato in un
procedimento a lui affidato e nel quale fosse necessario sapere quella
lingua straniera. Conflitto di competenze, si chiama. E allora
entriamo in ballo noi.
Ma come ci entriamo in questo ballo i cui passi somigliano più a
contorsionismi?
Prima di tutto iscrivendosi all’Albo. Hai letto bene. L’ALBO. Non è
l’albo professionale della categoria. Quello non esiste. È, per
l’appunto, l’Albo dei CTU del Tribunale; in sostanza un bell’elenco di
nomi di persone specialiste ed esperte nelle più disparate materie, dalla
grafologia all’estimo, alle lingue nel nostro caso, che hanno fatto
domanda e sono state accettate dalla Commissione.
Allora il primo passo da fare è quello di andare alla Cancelleria Civile
del Tribunale della tua città e chiedere il modulo di domanda di
iscrizione e la lista degli allegati da produrre.
Siccome ogni tribunale ha verosimilmente le sue procedure, non posso dirti
con certezza cosa ti sarà richiesto. A me, qualche e qualche anno fa,
servì il titolo di studio, l'iscrizione a una delle Associazioni
Professionali, l’iscrizione al Ruolo dei Periti
e degli Esperti della Camera di Commercio, per la quale dovetti sostenere
anche un esame, un certificato penale e la documentazione relativa ai
lavori svolti per le lingue delle quali chiedevo l’accredito.
Probabilmente non è cambiato molto, ma essendo passato del tempo e
rappresentando ogni realtà locale un piccolo mondo a sé, a dispetto
dell’unità nazionale, farai bene a informarti direttamente.
Dovrai aspettare un po’ prima di sapere se sei stato ammesso o no;
dipenderà dalla frequenza con cui si riunisce la commissione del
Tribunale della tua città. A Lucca succede più o meno ogni due anni. Ma
se non si parte mai, mai si arriva.
Finalmente il postino ti recapita la lettera con la comunicazione che la
tua richiesta è stata accolta e con l’avviso di pagare una tassa di
iscrizione una tantum, dopo di che sarai ufficialmente inserito
nell’ALBO.
E qui comincia l’avventura.
In un ipotetico giorno fortunato, un cancelliere strabico il cui occhio
si è posato accidentalmente sul tuo nome ti telefonerà per la prima
volta, per verificare la tua disponibilità a lavorare per il tribunale e
tu non saprai da che parte cominciare.
Intanto accetti, perché è quello che aspettavi da tempo, no?
Poi ti metti all’opera.
Se si tratta di interpretariato in aula andrai in Tribunale, nel giorno,
all’ora e nella sala udienze che ti avranno specificato. In questo caso
non avrai bisogno di un conferimento ufficiale dell’incarico, cioè di un
foglio di carta intestata in cui il giudice dice che si avvarrà
proprio della tua collaborazione, perché la tua presenza sarà registrata
nel verbale di udienza e quindi non ti serviranno altre pezze d’appoggio
per essere pagato.
Lo stesso vale si ti chiameranno per una convalida di arresto in carcere.
Ciò non toglie comunque che tu possa anche ricevere una convocazione
scritta.
Se invece avranno bisogno di te per la traduzione di documenti quali
decreti, comunicazioni, atti relativi a rogatorie internazionali o altro,
andrai lo stesso in Tribunale, ma nella stanza del magistrato a ritirare
il testo da tradurre, che dovrà
essere accompagnato dalla lettera d’incarico (
Decreto di nomina) dove oltre ai tuoi dati sarà specificato il tipo di
testo e la coppia linguistica, la data di inizio del lavoro e il termine
concesso per la sua esecuzione.

“Il termine concesso” (
che poi sei tu a chiedere in base all'entità del lavoro e il
giudice normalmente te lo accorda) vuol dire quanti giorni di tempo
avrai per consegnare la tua traduzione.
Questo È UN
ELEMENTO CHIAVE che ti consentirà di lavorare non solo
per vocazione, ma anche “per vacazione”, appunto.
Entriamo quindi nel vivo della faccenda. Abbiamo detto prima che la
vacazione è l’unità di misura del lavoro del traduttore di tribunale. Una
vacazione corrisponde a due ore. Se lavori quattro ore sarai quindi
pagato due vacazioni.
Il giudice non può liquidare più di quattro vacazioni, cioè otto ore, al
giorno per incarico. Posso però avere più incarichi contemporanei da
giudici diversi o addirittura dallo stesso giudice, e teoricamente posso
applicare le quattro vacazioni quotidiane a ciascuno dei supponiamo
quattro differenti lavori che mi sono stati affidati. Il che lascerebbe
intuire che in un giorno ho lavorato trentadue ore… ma è universalmente
noto che i traduttori sanno fare anche i miracoli.
A quanto ammonta in vile denaro il compenso di una vacazione? Anche le
vacazioni hanno la loro gerarchia. La prima, infatti, vale € 14,68,
mentre dalla seconda in poi l’importo è di € 8,15 ciascuna Non chiedermi
il perché, né della distinzione né tanto meno dell’importo, fissato per
legge e rivisto (secondo la normativa, ma in realtà non avviene così)
ogni tre anni in base agli indici ISTAT. Forse per lo stesso motivo
per cui in teoria posso chiedere di essere pagata per trentadue ore di
lavoro al giorno.
In sostanza, quindi, quando andrò a chiedere il compenso indicherò il
numero di vacazioni relative ai giorni concessi.
C’è la possibilità di aumentare l’importo del compenso, a determinate
condizioni:
si può chiedere il raddoppio se
- il
termine concesso è fino a cinque giorni
- la
prestazione riveste carattere di particolare complessità, difficoltà
e importanza
si può chiedere un aumento fino al 50% se
- il termine
concesso è fino a quindici giorni
si può chiedere un aumento del 20%
- se il
lavoro è stato dichiarato urgente con apposito decreto.
In pratica, se ricevo un incarico per il quale ho
richiesto e ottenuto un termine
di quattro
giorni, il compenso massimo che potrò chiedere sarà pari
a sedici
vacazioni (4x4) raddoppiate per termine inferiore a
cinque giorni.
Quindi avrò:

Per un incarico con un termine
di quattordici giorni, il compenso massimo che potrò
chiedere sarà pari a cinquantasei
vacazioni (14X4) cui si aggiunge un aumento fino al 50%.
Quindi avrò:

La modalità per richiedere il proprio compenso, sia in caso
di interpretariato sia di traduzione, prevede la compilazione di un
modulo prestampato tipo il seguente, nel quale troverai anche i
riferimenti normativi a tutto quello che ti sto raccontando.

Sarà lo stesso cancelliere che ti ha contattato e al quale
consegnerai la tua richiesta, a inoltrare il modulo alla sezione contabile,
che a sua volta emetterà, dopo un tempo variabile da venti giorni
all'infinito, il Decreto
di liquidazione, che ti permetterà finalmente di
riscuotere i tuoi probabilmente pochi, sicuramente sudati e attesissimi
soldi.

Può capitare a volte che il giudice, a sua discrezione, non
liquidi tutte le vacazioni richieste. In questo caso le possibilità sono
due:
** accettare la decurtazione e zitti;
** fare ricorso, azione che comunque ha un costo e
richiede tempi lunghi, per cui deve valerne proprio la pena.
Viste tutte queste sconfortanti premesse, a che pro dunque
darsi tanto da fare per guadagnare poco, specie se si fanno udienze in
aula, e riscuotere chissà quando?
Bisogna dire che se si riesce a entrare nel giro si arriva
anche a lavorare abbastanza, e questo non fa male.
Da un punto di vista prettamente
giuridico,inoltre, mi è stato spiegato da alcuni notai e avvocati
con i quali collaboro abitualmente, che per la traduzione di un atto
ufficiale la condizione di "perito giurato" è essenziale al
fine di evitare una eventuale invalidazione dell'atto stesso
*per vizio di forma* laddove all'interno del contenzioso si venga a
creare un qualsiasi problema anche non inerente la traduzione stessa.
Significa cioè che la controparte potrebbe contestare la traduzione non
effettuata da un traduttore giurato, magari per allungare i tempi o per
mettere i bastoni fra le ruote non avendo nella fattispecie altri appigli
cui attaccarsi. Tant'è che nella stesura di atti bilingue viene inserita
la formula seguente:
... E' pure presente la signora:
Maria Antonietta Ferro, nata a Firenze il quattordici febbraio
millenovecentocinquantacinque,residente a Lucca, Via Baccelli 34 a, interprete
scelta dalle parti e avente i requisiti di legge, come
essa stessa conferma a me notaio. - Essa da me ammonita ai sensi di
legge, presta giuramento di adempiere fedelmente al suo ufficio. I
signori XXX Charlotte, XXX Henry François, e XXX Emmanuelle a mezzo della
costituita interprete, mi dichiarano di non conoscere la lingua italiana
e di volersi esprimere in lingua francese, a loro nota; inoltre, tutti i
comparenti, direttamente o a mezzo della costituita interprete,
dichiarano di accettare quale interprete la signora Ferro Maria
Antonietta;
Questa è una cosa che io spiego a tutti i miei nuovi clienti
quando mi propongono un lavoro.
Ma la cosa più importante, secondo me, è che si
frequenta un ambiente che può fornire contatti per lavoro extra a clienti
diretti. Una forma di autopromozione, un po’ di marketing di se stessi,
insomma: gli avvocati bazzicano i tribunali, di solito… Ti vedono, ti
conoscono - e se non lo fanno loro ti fai conoscere tu dando i tuoi
biglietti da visita, per esempio - e quando hanno bisogno di una
traduzione magari si ricordano di te e ti chiamano. E lì applichi le tue
tariffe da cliente diretto ( per avere un'idea delle tariffe di mercato,
vai a www.tariffometro.it alla
tabella Italia, voce Cliente>Traduttore, fascia medio-alta/alta), così
oltre ad avere vocazione e a riscuotere vacazioni, potrai, se avrai avuto
la tenacia e la capacità di farti un certo nome, anche goderti una bella
vacanza.
AFFIDAMENTO DI PERIZIA NEL
PROCEDIMENTO CIVILE
Il discorso sulle vacazioni
riguarda essenzialmente il procedimento penale, nel quale, ripeto,
l'incarico viene assegnato dal Giudice e il compenso viene liquidato dal
Ministero di Grazia e Giustizia, attraverso il Tesoro. Nel campo della
civilistica, le cose cambiano un po'. Supponiamo di avere a che fare con
una causa di lavoro oppure con una relativa a questioni di confini, di
inadempienze contrattuali e via discorrendo. La differenza
principale fra gli incarichi in campo penale e quelli in campo civile
risiede nella diversa modalità di pagamento della prestazione. Nel
processo civile, infatti, il perito non è retribuito a vacazioni ma a
onorario. E questo ci rallegra. Il traduttore o l'interprete può essere
contattato tanto dalla Cancelleria del Tribunale quanto dal legale di una
delle parti (solitamente quella che ha necessità della traduzione o
dell’interpretariato). È con costui che si concorda il compenso, quindi,
ed egli comunicherà al giudice la propria scelta del consulente
regolarmente iscritto all’Albo dei CTU, dopo di che il Giudice
provvederà alla nomina. È anche possibile che sia lo stesso Giudice a
convocare, ma ai fini della retribuzione le cose non cambiano. Il
traduttore-interprete sarà infatti libero di chiedere il compenso che
riterrà congruo, in quanto non sarà il Ministero di Grazia e Giustizia a
liquidarlo in base alla legge 319/80, bensì le parti in causa, in forma
solidale o meno, a seconda di quanto il giudice stabilirà. Mi spiego
meglio: il Giudice deciderà a carico di chi porre il compenso del
professionista incaricato, in base a tre possibili varianti:
- a carico
dell'attore
- a carico
del convenuto
- a carico
solidale delle parti

Il
vantaggio delle prime due opzioni è che si ha a che fare con un solo
interlocutore. Lo svantaggio è che, essendo obbligato solo lui a pagare,
se non lo fa non c'è possibilità di rivalsa su altri.
Con la terza opzione, che nella mia esperienza è la più
frequente, si ha la possibilità di chiedere il pagamento all'uno o
all'altro dei contendenti, oppure a entrambi, nella misura di un mezzo
ciascuno. L'essere obbligati in solido significa che se uno non paga,
l'altro si dovrà far carico anche della parte dell'insolvente. Io di
solito chiedo il mio avere alla parte per la quale la prestazione ha
avuto più valore (a chi ha presentato un teste straniero, per
esempio, in caso di interpretariato) e che di solito paga senza fiatare.
Mi è però anche capitato che mi sia stato chiesto: "Perchè proprio a
me?" oppure "Perché non metà per ciascuno?". Allora
cominciano a partire le raccomandate...
Un lato
positivo della questione è che per incarichi di particolare lunghezza - e
qui parlo di traduzione di atti - è possibile chiedere, in
fase di conferimento, un anticipo sul compenso. È buona norma farsi
anticipare un 80% del totale, cosicché se anche il residuo sarà faticoso
da recuperare, il grosso ce l'abbiamo già in tasca. Sarà sempre il
giudice a stabilire quale delle parti in causa dovrà versare l'anticipo
richiesto e, in teoria, fino a che non lo si è riscosso non si comincia a
lavorare. In questo caso la parte è più motivata a pagare alla svelta,
perché diversamente la causa non va avanti.
TRADUZIONI
ASSEVERATE E LEGALIZZATE
Sono perlopiù quelle che ti chiederanno gli avvocati che
hai faticosamente acquisito come clienti diretti. Ma anche i
privati cittadini ne hanno bisogno, a volte, per determinati atti
amministrativi quali la conversione di una patente, il riconoscimento di
un titolo di studio, l’acquisto della cittadinanza italiana,
l’immatricolazione di un veicolo straniero.
Recita la legge:
Agli atti e
documenti formati all'estero da autorità estere e da valere nello Stato,
se redatti in lingua straniera, deve essere allegata una traduzione in
lingua italiana certificata conforme al testo straniero dalla competente
rappresentanza diplomatica o consolare, ovvero da un traduttore ufficiale
(art. 17, 3° comma, legge 4 gennaio 1968 n. 15).
La traduzione ha la funzione di rendere immediatamente comprensibile il
testo dell'atto straniero a chi parla la lingua italiana, evitando a chi
prende visione del documento il problema della comprensione dei contenuti
del medesimo; inoltre attribuisce particolari requisiti di certezza circa
la rispondenza della traduzione al testo straniero.
L'art. 68 del regolamento notarile dispone che gli atti redatti in lingua
straniera, ricevuti in deposito dal notaio debbano essere accompagnati
dalla traduzione in lingua italiana, fatta e firmata dal notaio, se
questi conosce la lingua straniera, o in caso contrario da un perito
scelto dalle parti.
Vale la pena sapersi districare in questo piccolo labirinto.
L'asseverazione, per gli amici
"giuramento", è la dichiarazione che tu rendi davanti al
funzionario del tribunale e con la quale affermi di avere tradotto bene e
fedelmente il testo in questione, al solo scopo di far conoscere la
verità. E con queste poche parole ti accolli la responsabilità, anche
penale, di quello che hai scritto.
Si assevera presso l'Ufficio Volontaria Giurisdizione o dal Giudice di
Pace.
Le dinamiche sono variabili da città a città, a quanto sento da colleghi
che operano in giurisdizioni diverse dalla mia.
Di sicuro, comunque, serve l’originale del documento e la sua traduzione.
Altrettanto sicuramente servono le marche da bollo: una marca da 14,62
euro ogni quattro pagine di testo compreso il verbale di giuramento.
A Lucca si contano sia le pagine dell‘originale che quelle della
traduzione. In altre città contano solo le pagine della traduzione e il
verbale di giuramento. Un bel risparmio!
Sempre a Lucca è necessario depositare agli atti dell’Ufficio Volontaria
Giurisdizione una copia in carta libera di ogni documento asseverato.
Quindi bisogna presentarsi con documento e traduzione in originale,
muniti di bolli, più una copia da lasciare lì. Non so se avvenga lo
stesso altrove.
Originale e traduzione vengono spillati insieme, con in mezzo il verbale
di giuramento firmato dal traduttore e dal funzionario e annullati con
timbri di congiunzione su ogni pagina. Les jeux sont faits. Il documento
è pronto.

TRIBUNALE CIVILE
E PENALE DI LUCCA
UFFICIO VOLONTARIA GIURISDIZIONE
VERBALE DI
GIURAMENTO
Cronol.
N°…………….
Il giorno……………………….. ……………è comparso/a
il/la Sig.
............................................................................
identificato/a mediante
......................................................
nato/a...................... il ......................... e residente in
..........................................................................................
il/ la quale ha chiesto di asseverare con giuramento la traduzione
che precede: Ammonito/a il/la comparente sull’importanza del giuramento e
sulle conseguenze penali che ne derivano, il/la medesimo/a ha pronunciato
la formula: “ GIURO DI AVERE BENE E FEDELMENTE ADEMPIUTO L’INCARICO
AFFIDATOMI AL SOLO SCOPO DI FAR CONOSCERE LA VERITA’.”
Del che è stato redatto il presente verbale che, previa lettura e
conferma, viene sottoscritto.
Il Traduttore:
Il Cancelliere:
________________________________________
La legalizzazione costituisce la
fase successiva all’asseverazione, nel caso in cui il documento sia
destinato all’estero, e serve appunto a renderlo ufficialmente valido a
livello internazionale. Consiste nell’apposizione di un ulteriore timbro
da parte della Procura della Repubblica, con il quale si autentica la firma
del Cancelliere che ha sottoscritto l’asseverazione.
Recita infatti la legge:
La legalizzazione di
firme è l'attestazione ufficiale della legale qualità di chi ha apposto
la propria firma sopra atti, certificati, copie ed estratti, nonché
dell’autenticità della firma stessa (art. 15, 1° comma, legge 4 gennaio
1968 n. 15).
La legalizzazione è sostituita dalle APOSTILLE per quei Paesi che hanno
sottoscritto la Convenzione dell’Aia del 5 ottobre 1961
relativa all’abolizione della legalizzazione di atti pubblici stranieri.
Nel corso degli anni è stata ratificata e resa esecutiva da molti Stati e
prevede che non sia necessario procedere alla legalizzazione dei
certificati presso le autorità consolari, potendo la stessa essere
sostituita dalla cosiddetta apostille
(in italiano postilla).
Anche se la materia è alquanto
noiosa, vediamo di approfondirla un po’, perché sapere le cose può
a volte aiutare a fidelizzare un cliente che siamo in grado di aiutare
a risolvere certi problemi.
Che cos’è l’apostille
È una specifica annotazione che deve essere fatta sull’originale del
certificato rilasciato dalle autorità competenti del Paese interessato,
da parte di una autorità identificata dalla legge di ratifica del
Trattato stesso.
L’ apostille,
quindi, sostituisce
la legalizzazione . E’ necessario precisare che la Convenzione
riguarda specificamente l’abolizione della legalizzazione di atti
pubblici stranieri tra i quali rientrano, per espressa previsione della
stessa, i documenti che rilascia un autorità o un funzionario dipendente
da un’amministrazione dello Stato (compresi quelli formulati dal Pubblico
Ministero, da un cancelliere o da un ufficiale giudiziario), i documenti
amministrativi, gli atti notarili, le dichiarazioni ufficiali indicanti
una registrazione, un visto di data certa, un’autenticazione di firma
apposti su un atto privato, mentre invece non si applica ai documenti
redatti da un agente diplomatico o consolare e ai documenti
amministrativi che si riferiscono a un’ operazione commerciale o doganale.
Ne consegue che la gamma di documenti per i quali si può superare
l’esigenza di legalizzazione, mediante richiesta e annotazione della
cosiddetta apostille
direttamente da parte delle autorità interne dello Stato di provenienza,
è amplissima . Tralasciando i Paesi europei, che si avvalgono anche di
successive convenzioni interne all’Unione, elenchiamo di seguito i Paesi
che hanno ratificato la
Convenzione, e rinviamo al testo allegato della stessa
e agli atti di ratifica effettuati dagli Stati parti, per
l’individuazione delle autorità competenti in ciascun Paese per
l’apposizione dell’apostille:
|
Andorra
|
Antigua e Barbuda
|
Argentina
|
|
Armenia
|
Australia
|
Austria
|
|
Azerbaijan
|
Bahamas
|
Barbados
|
|
Belize
|
Bielorussia
|
Bosnia-Erzegovina
|
|
Botswana
|
Brunei
|
Bulgaria
|
|
Cipro
|
Colombia
|
Croazia
|
|
Dominica
|
El Salvador
|
Estonia
|
|
Federazione Russa
|
Fiji
|
Finlandia
|
|
Germania
|
Giappone
|
Gran Bretagna
|
|
Grecia
|
Grenada
|
Honduras
|
|
Hong Kong
|
Isole Marshall
|
Israele
|
|
Kazakhistan
|
Lesotho
|
Lettonia
|
|
Liberia
|
Liechtenstein
|
Lituania
|
|
Lussemburgo
|
Macao
|
Macedonia
|
|
Malawi
|
Malta
|
Mauritius
|
|
Messico
|
Monaco
|
Namibia
|
|
Niue
|
Norvegia
|
Nuova Zelanda
|
|
Olanda
|
Panama
|
Portogallo
|
|
Repubblica Ceca
|
Romania
|
Saint Kitts e Nevis
|
|
Saint Vincent e Grenadine
|
Samoa
|
San Marino
|
|
Santa Lucia
|
Seychelles
|
Serbia e Montenegro
|
|
Slovacchia
|
Slovenia
|
Spagna
|
|
Suriname
|
Svezia
|
Svizzera
|
|
Swaziland
|
Stati Uniti d'America
|
Sud Africa
|
|
Tonga
|
Turchia
|
Trinidad e Tobago
|
|
Ucraina
|
Ungheria
|
Venezuela
|
Ai sensi della Convenzione di
Bruxelles del 25 maggio 1987, ratificata dall'Italia con L.
24.4.1990, n.106, è stata soppressa fra Belgio Danimarca, Francia,
Irlanda, Italia ogni forma di legalizzazione o qualsiasi altra formalità
equivalente o analoga, anche nel caso in cui gli atti debbano essere
esibiti alle rappresentanze consolari di Belgio, Danimarca, Francia,
Irlanda e Italia operanti sul territorio di uno Stato che non ha
ratificato la predetta Convenzione.
Per gli altri Stati comunitari, pur aderenti alla Convenzione di
Bruxelles, resta fermo il regime di legalizzazione, consolare o per
Apostille, qualora aderiscano alla Convenzione dell'Aja
del 5 ottobre 1961.
Infine si deve tener conto che esistono accordi bilaterali che prevedono
la dispensa dalla legalizzazione per alcuni tipi di atti e che andrebbero
esaminati singolarmente, consultando la banca dati ITRA disponibile
presso il sito del Ministero degli Esteri.
Se sei arrivato fin qui senza stramazzare e hai ancora
voglia di saperne di più, puoi leggerti i testi normativi relativi a
tutto quello che ti ho raccontato.
Se hai trovato qualche errore o imprecisione e sarai così gentile da
farmelo notare, provvederò a correggere.
IN BOCCA AL LUPO!
Normativa :
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