{"id":653,"date":"2017-07-18T17:31:56","date_gmt":"2017-07-18T15:31:56","guid":{"rendered":"http:\/\/www.ferrotraduzioni.it\/?page_id=653"},"modified":"2017-07-21T08:54:14","modified_gmt":"2017-07-21T06:54:14","slug":"vademecum-for-sworn-translators","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/www.ferrotraduzioni.it\/en\/vademecum-for-sworn-translators\/","title":{"rendered":"Vademecum for sworn translators"},"content":{"rendered":"<h3>Per vocazione, per vacazione.<\/h3>\n<p>A ore, a giornata, a quindicina, al mese, a forfait: in qualche modo chi presta la sua opera viene (quasi) sempre pagato. I traduttori utilizzano varie unit\u00e0 di misura per il loro lavoro: cartelle pi\u00f9 o meno lunghe con o senza spazi, parole, righe, un tanto al chilo. I traduttori e gli interpreti di tribunale ne hanno una tutta speciale: la vacazione. Questo \u00e8 solo uno dei misteri da svelare a chi abbia la voglia, il coraggio e la pazienza di percorrere la strada, anzi i lunghi corridoi dei pubblici uffici che lo\/la porteranno a diventare CTU.<br \/>\nConsulente Tecnico d\u2019Ufficio. Vuol dire che affianchi il giudice nello svolgimento delle sue attivit\u00e0 sia di indagine che processuali. Sarai il suo fido consigliere per una materia che non conosce o che, pur conoscendo, non pu\u00f2 utilizzare \u201csul posto di lavoro\u201d. Significa che se anche un giudice fosse perfettamente bilingue italiano inglese, per esempio, non potrebbe comunque tradurre atti o fare interpretariato in un procedimento a lui affidato e nel quale fosse necessario sapere quella lingua straniera. Conflitto di competenze, si chiama. E allora entriamo in ballo noi.<br \/>\nMa come ci entriamo in questo ballo i cui passi somigliano pi\u00f9 a contorsionismi?<br \/>\nPrima di tutto iscrivendosi all\u2019Albo. Hai letto bene. L\u2019ALBO. Non \u00e8 l\u2019albo professionale della categoria. Quello non esiste. \u00c8, per l\u2019appunto, l\u2019Albo dei CTU del Tribunale; in sostanza un bell\u2019elenco di nomi di persone specialiste ed esperte nelle pi\u00f9 disparate materie, dalla grafologia all\u2019estimo, alle lingue nel nostro caso, che hanno fatto domanda e sono state accettate dalla Commissione.<br \/>\nAllora il primo passo da fare \u00e8 quello di andare alla Cancelleria Civile del Tribunale della tua citt\u00e0 e chiedere il modulo di domanda di iscrizione e la lista degli allegati da produrre.<br \/>\nSiccome ogni tribunale ha verosimilmente le sue procedure, non posso dirti con certezza cosa ti sar\u00e0 richiesto. A me, qualche e qualche anno fa, serv\u00ec il titolo di studio, l&#8217;iscrizione a una delle Associazioni Professionali, l\u2019iscrizione al Ruolo dei Periti e degli Esperti della Camera di Commercio, per la quale dovetti sostenere anche un esame, un certificato penale e la documentazione relativa ai lavori svolti per le lingue delle quali chiedevo l\u2019accredito. Probabilmente non \u00e8 cambiato molto, ma essendo passato del tempo e rappresentando ogni realt\u00e0 locale un piccolo mondo a s\u00e9, a dispetto dell\u2019unit\u00e0 nazionale, farai bene a informarti direttamente.<br \/>\nDovrai aspettare un po\u2019 prima di sapere se sei stato ammesso o no; dipender\u00e0 dalla frequenza con cui si riunisce la commissione del Tribunale della tua citt\u00e0. A Lucca succede pi\u00f9 o meno ogni due anni. Ma se non si parte mai, mai si arriva.<br \/>\nFinalmente il postino ti recapita la lettera con la comunicazione che la tua richiesta \u00e8 stata accolta e con l\u2019avviso di pagare una tassa di iscrizione una tantum, dopo di che sarai ufficialmente inserito nell\u2019ALBO.<br \/>\nE qui comincia l\u2019avventura.<br \/>\nIn un ipotetico giorno fortunato, un cancelliere strabico il cui occhio si \u00e8 posato accidentalmente sul tuo nome ti telefoner\u00e0 per la prima volta, per verificare la tua disponibilit\u00e0 a lavorare per il tribunale e tu non saprai da che parte cominciare.<br \/>\nIntanto accetti, perch\u00e9 \u00e8 quello che aspettavi da tempo, no?<br \/>\nPoi ti metti all\u2019opera.<br \/>\nSe si tratta di interpretariato in aula andrai in Tribunale, nel giorno, all\u2019ora e nella sala udienze che ti avranno specificato. In questo caso non avrai bisogno di un conferimento ufficiale dell\u2019incarico, cio\u00e8 di un foglio di carta intestata in cui il giudice dice che si avvarr\u00e0 proprio della tua collaborazione, perch\u00e9 la tua presenza sar\u00e0 registrata nel verbale di udienza e quindi non ti serviranno altre pezze d\u2019appoggio per essere pagato.<br \/>\nLo stesso vale si ti chiameranno per una convalida di arresto in carcere.<br \/>\nCi\u00f2 non toglie comunque che tu possa anche ricevere una convocazione scritta.<br \/>\nSe invece avranno bisogno di te per la traduzione di documenti quali decreti, comunicazioni, atti relativi a rogatorie internazionali o altro, andrai lo stesso in Tribunale, ma nella stanza del magistrato a ritirare il testo da tradurre, che <strong>dovr\u00e0<\/strong> essere accompagnato dalla lettera d\u2019incarico ( Decreto di nomina) dove oltre ai tuoi dati sar\u00e0 specificato il tipo di testo e la coppia linguistica, la data di inizio del lavoro e il termine concesso per la sua esecuzione.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"aligncenter wp-image-516 size-full\" src=\"http:\/\/www.ferrotraduzioni.it\/wp-content\/uploads\/2017\/07\/vademecum1.jpg\" alt=\"\" width=\"500\" height=\"649\" \/><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>\u201cIl termine concesso\u201d<\/strong> ( che poi sei tu a chiedere in base all&#8217;entit\u00e0 del lavoro e il giudice normalmente te lo accorda) vuol dire quanti giorni di tempo avrai per consegnare la tua traduzione.<br \/>\nQuesto <strong>\u00c8 UN ELEMENTO CHIAVE<\/strong> che ti consentir\u00e0 di lavorare non solo per vocazione, ma anche \u201cper vacazione\u201d, appunto.<br \/>\nEntriamo quindi nel vivo della faccenda. Abbiamo detto prima che la vacazione \u00e8 l\u2019unit\u00e0 di misura del lavoro del traduttore di tribunale. Una vacazione corrisponde a due ore. Se lavori quattro ore sarai quindi pagato due vacazioni.<br \/>\nIl giudice non pu\u00f2 liquidare pi\u00f9 di quattro vacazioni, cio\u00e8 otto ore, al giorno per incarico. Posso per\u00f2 avere pi\u00f9 incarichi contemporanei da giudici diversi o addirittura dallo stesso giudice, e teoricamente posso applicare le quattro vacazioni quotidiane a ciascuno dei supponiamo quattro differenti lavori che mi sono stati affidati. Il che lascerebbe intuire che in un giorno ho lavorato trentadue ore\u2026 ma \u00e8 universalmente noto che i traduttori sanno fare anche i miracoli.<br \/>\nA quanto ammonta in vile denaro il compenso di una vacazione? Anche le vacazioni hanno la loro gerarchia. La prima, infatti, vale \u20ac 14,68, mentre dalla seconda in poi l\u2019importo \u00e8 di \u20ac 8,15 ciascuna Non chiedermi il perch\u00e9, n\u00e9 della distinzione n\u00e9 tanto meno dell\u2019importo, fissato per legge e rivisto (secondo la normativa, ma in realt\u00e0 non avviene cos\u00ec) ogni tre anni in base agli indici ISTAT. Forse per lo stesso motivo per cui in teoria posso chiedere di essere pagata per trentadue ore di lavoro al giorno.<br \/>\nIn sostanza, quindi, quando andr\u00f2 a chiedere il compenso indicher\u00f2 il numero di vacazioni relative ai giorni concessi.<br \/>\nC\u2019\u00e8 la possibilit\u00e0 di aumentare l\u2019importo del compenso, a determinate condizioni:<\/p>\n<p>si pu\u00f2 chiedere il raddoppio se<\/p>\n<ul>\n<li>il termine concesso \u00e8 fino a cinque giorni<\/li>\n<li>la prestazione riveste carattere di particolare complessit\u00e0, difficolt\u00e0 e importanza<\/li>\n<\/ul>\n<p>si pu\u00f2 chiedere un aumento fino al 50% se<\/p>\n<ul>\n<li>il termine concesso \u00e8 fino a quindici giorni<\/li>\n<\/ul>\n<p>si pu\u00f2 chiedere un aumento del 20%<\/p>\n<ul>\n<li>se il lavoro \u00e8 stato dichiarato urgente con apposito decreto.<\/li>\n<\/ul>\n<p>In pratica, se ricevo un incarico per il quale ho richiesto e ottenuto un <strong>termine di quattro giorni<\/strong>, il compenso massimo che potr\u00f2 chiedere sar\u00e0 pari a <strong>sedici vacazioni (4&#215;4) raddoppiate<\/strong> per termine inferiore a cinque giorni.<br \/>\nQuindi avr\u00f2:<\/p>\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"aligncenter wp-image-518 size-full\" src=\"http:\/\/www.ferrotraduzioni.it\/wp-content\/uploads\/2017\/06\/vademecum2.jpg\" alt=\"\" width=\"394\" height=\"163\" srcset=\"https:\/\/www.ferrotraduzioni.it\/wp-content\/uploads\/2017\/06\/vademecum2.jpg 394w, https:\/\/www.ferrotraduzioni.it\/wp-content\/uploads\/2017\/06\/vademecum2-300x124.jpg 300w\" sizes=\"(max-width: 394px) 100vw, 394px\" \/><\/p>\n<p>Per un incarico con un <strong>termine di quattordici giorni<\/strong>, il compenso massimo che potr\u00f2 chiedere sar\u00e0 pari a <strong>cinquantasei vacazioni (14X4)<\/strong> cui si aggiunge un <strong>aumento fino al 50%<\/strong>.<\/p>\n<p>Quindi avr\u00f2:<\/p>\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"aligncenter wp-image-520 size-full\" src=\"http:\/\/www.ferrotraduzioni.it\/wp-content\/uploads\/2017\/06\/vademecum3.jpg\" alt=\"\" width=\"495\" height=\"154\" srcset=\"https:\/\/www.ferrotraduzioni.it\/wp-content\/uploads\/2017\/06\/vademecum3.jpg 495w, https:\/\/www.ferrotraduzioni.it\/wp-content\/uploads\/2017\/06\/vademecum3-300x93.jpg 300w\" sizes=\"(max-width: 495px) 100vw, 495px\" \/><\/p>\n<p>La modalit\u00e0 per richiedere il proprio compenso, sia in caso di interpretariato sia di traduzione, prevede la compilazione di un modulo prestampato tipo il seguente, nel quale troverai anche i riferimenti normativi a tutto quello che ti sto raccontando.<\/p>\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"aligncenter wp-image-522 size-full\" src=\"http:\/\/www.ferrotraduzioni.it\/wp-content\/uploads\/2017\/06\/vademecum4.jpg\" alt=\"\" width=\"500\" height=\"651\" srcset=\"https:\/\/www.ferrotraduzioni.it\/wp-content\/uploads\/2017\/06\/vademecum4.jpg 500w, https:\/\/www.ferrotraduzioni.it\/wp-content\/uploads\/2017\/06\/vademecum4-230x300.jpg 230w\" sizes=\"(max-width: 500px) 100vw, 500px\" \/><\/p>\n<p>Sar\u00e0 lo stesso cancelliere che ti ha contattato e al quale consegnerai la tua richiesta, a inoltrare il modulo alla sezione contabile, che a sua volta emetter\u00e0, dopo un tempo variabile da venti giorni all&#8217;infinito, il <strong>Decreto di liquidazione<\/strong>, che ti permetter\u00e0 finalmente di riscuotere i tuoi probabilmente pochi, sicuramente sudati e attesissimi soldi.<\/p>\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"aligncenter wp-image-524 size-full\" src=\"http:\/\/www.ferrotraduzioni.it\/wp-content\/uploads\/2017\/06\/vademecum5.jpg\" alt=\"\" width=\"500\" height=\"647\" srcset=\"https:\/\/www.ferrotraduzioni.it\/wp-content\/uploads\/2017\/06\/vademecum5.jpg 500w, https:\/\/www.ferrotraduzioni.it\/wp-content\/uploads\/2017\/06\/vademecum5-232x300.jpg 232w\" sizes=\"(max-width: 500px) 100vw, 500px\" \/><\/p>\n<p>Pu\u00f2 capitare a volte che il giudice, a sua discrezione, non liquidi tutte le vacazioni richieste. In questo caso le possibilit\u00e0 sono due:<\/p>\n<p>** accettare la decurtazione e zitti;<\/p>\n<p>** fare ricorso, azione che comunque ha un costo e richiede tempi lunghi, per cui deve valerne proprio la pena.<\/p>\n<p>Viste tutte queste sconfortanti premesse, a che pro dunque darsi tanto da fare per guadagnare poco, specie se si fanno udienze in aula, e riscuotere chiss\u00e0 quando?<br \/>\nBisogna dire che se si riesce a entrare nel giro si arriva anche a lavorare abbastanza, e questo non fa male.<\/p>\n<p>Da un punto di vista prettamente giuridico,inoltre, mi \u00e8 stato spiegato da alcuni notai e avvocati con i quali collaboro abitualmente, che per la traduzione di un atto ufficiale la condizione di &#8220;perito giurato&#8221; \u00e8 essenziale al fine di evitare una eventuale invalidazione dell&#8217;atto stesso *per vizio di forma* laddove all&#8217;interno del contenzioso si venga a creare un qualsiasi problema anche non inerente la traduzione stessa. Significa cio\u00e8 che la controparte potrebbe contestare la traduzione non effettuata da un traduttore giurato, magari per allungare i tempi o per mettere i bastoni fra le ruote non avendo nella fattispecie altri appigli cui attaccarsi. Tant&#8217;\u00e8 che nella stesura di atti bilingue viene inserita la formula seguente:<\/p>\n<blockquote><p>&#8230; E&#8217; pure presente la signora: Maria Antonietta Ferro, nata a Firenze il quattordici febbraio millenovecentocinquantacinque,residente a Lucca, Via Baccelli 34 a, <u>interprete scelta dalle parti e avente i requisiti di legge<\/u>, come essa stessa conferma a me notaio. &#8211; Essa da me ammonita ai sensi di legge, presta giuramento di adempiere fedelmente al suo ufficio. I signori XXX Charlotte, XXX Henry Fran\u00e7ois, e XXX Emmanuelle a mezzo della costituita interprete, mi dichiarano di non conoscere la lingua italiana e di volersi esprimere in lingua francese, a loro nota; inoltre, tutti i comparenti, direttamente o a mezzo della costituita interprete, dichiarano di accettare quale interprete la signora Ferro Maria Antonietta;<\/p><\/blockquote>\n<p>Questa \u00e8 una cosa che io spiego a tutti i miei nuovi clienti quando mi propongono un lavoro.<\/p>\n<p>Ma la cosa pi\u00f9 importante, secondo me, \u00e8 che si frequenta un ambiente che pu\u00f2 fornire contatti per lavoro extra a clienti diretti. Una forma di autopromozione, un po\u2019 di marketing di se stessi, insomma: gli avvocati bazzicano i tribunali, di solito\u2026 Ti vedono, ti conoscono &#8211; e se non lo fanno loro ti fai conoscere tu dando i tuoi biglietti da visita, per esempio &#8211; e quando hanno bisogno di una traduzione magari si ricordano di te e ti chiamano. E l\u00ec applichi le tue tariffe da cliente diretto ( per avere un&#8217;idea delle tariffe di mercato, vai a <a href=\"http:\/\/www.tariffometro.it\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">www.tariffometro.it<\/a> alla tabella Italia, voce Cliente&gt;Traduttore, fascia medio-alta\/alta), cos\u00ec oltre ad avere vocazione e a riscuotere vacazioni, potrai, se avrai avuto la tenacia e la capacit\u00e0 di farti un certo nome, anche goderti una bella vacanza.<\/p>\n<h4>AFFIDAMENTO DI PERIZIA NEL PROCEDIMENTO CIVILE<\/h4>\n<p>Il discorso sulle vacazioni riguarda essenzialmente il procedimento penale, nel quale, ripeto, l&#8217;incarico viene assegnato dal Giudice e il compenso viene liquidato dal Ministero di Grazia e Giustizia, attraverso il Tesoro. Nel campo della civilistica, le cose cambiano un po&#8217;. Supponiamo di avere a che fare con una causa di lavoro oppure con una relativa a questioni di confini, di inadempienze contrattuali e via discorrendo. La differenza principale fra gli incarichi in campo penale e quelli in campo civile risiede nella diversa modalit\u00e0 di pagamento della prestazione. Nel processo civile, infatti, il perito non \u00e8 retribuito a vacazioni ma a onorario. E questo ci rallegra. Il traduttore o l&#8217;interprete pu\u00f2 essere contattato tanto dalla Cancelleria del Tribunale quanto dal legale di una delle parti (solitamente quella che ha necessit\u00e0 della traduzione o dell\u2019interpretariato). \u00c8 con costui che si concorda il compenso, quindi, ed egli comunicher\u00e0 al giudice la propria scelta del consulente regolarmente iscritto all\u2019Albo dei CTU, dopo di che il Giudice provveder\u00e0 alla nomina. \u00c8 anche possibile che sia lo stesso Giudice a convocare, ma ai fini della retribuzione le cose non cambiano. Il traduttore-interprete sar\u00e0 infatti libero di chiedere il compenso che riterr\u00e0 congruo, in quanto non sar\u00e0 il Ministero di Grazia e Giustizia a liquidarlo in base alla legge 319\/80, bens\u00ec le parti in causa, in forma solidale o meno, a seconda di quanto il giudice stabilir\u00e0. Mi spiego meglio: il Giudice decider\u00e0 a carico di chi porre il compenso del professionista incaricato, in base a tre possibili varianti:<\/p>\n<ul>\n<li>a carico dell&#8217;attore<\/li>\n<li>a carico del convenuto<\/li>\n<li>a carico solidale delle parti<\/li>\n<\/ul>\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"aligncenter wp-image-531 size-full\" src=\"http:\/\/www.ferrotraduzioni.it\/wp-content\/uploads\/2017\/06\/vademecum7.jpg\" alt=\"\" width=\"474\" height=\"648\" srcset=\"https:\/\/www.ferrotraduzioni.it\/wp-content\/uploads\/2017\/06\/vademecum7.jpg 474w, https:\/\/www.ferrotraduzioni.it\/wp-content\/uploads\/2017\/06\/vademecum7-219x300.jpg 219w\" sizes=\"(max-width: 474px) 100vw, 474px\" \/><\/p>\n<p>Il vantaggio delle prime due opzioni \u00e8 che si ha a che fare con un solo interlocutore. Lo svantaggio \u00e8 che, essendo obbligato solo lui a pagare, se non lo fa non c&#8217;\u00e8 possibilit\u00e0 di rivalsa su altri.<\/p>\n<p>Con la terza opzione, che nella mia esperienza \u00e8 la pi\u00f9 frequente, si ha la possibilit\u00e0 di chiedere il pagamento all&#8217;uno o all&#8217;altro dei contendenti, oppure a entrambi, nella misura di un mezzo ciascuno. L&#8217;essere obbligati in solido significa che se uno non paga, l&#8217;altro si dovr\u00e0 far carico anche della parte dell&#8217;insolvente. Io di solito chiedo il mio avere alla parte per la quale la prestazione ha avuto pi\u00f9 valore (a chi ha presentato un teste straniero, per esempio, in caso di interpretariato) e che di solito paga senza fiatare. Mi \u00e8 per\u00f2 anche capitato che mi sia stato chiesto: &#8220;Perch\u00e8 proprio a me?&#8221; oppure &#8220;Perch\u00e9 non met\u00e0 per ciascuno?&#8221;. Allora cominciano a partire le raccomandate&#8230;<\/p>\n<p>Un lato positivo della questione \u00e8 che per incarichi di particolare lunghezza &#8211; e qui parlo di traduzione di atti &#8211; \u00e8 possibile chiedere, in fase di conferimento, un anticipo sul compenso. \u00c8 buona norma farsi anticipare un 80% del totale, cosicch\u00e9 se anche il residuo sar\u00e0 faticoso da recuperare, il grosso ce l&#8217;abbiamo gi\u00e0 in tasca. Sar\u00e0 sempre il giudice a stabilire quale delle parti in causa dovr\u00e0 versare l&#8217;anticipo richiesto e, in teoria, fino a che non lo si \u00e8 riscosso non si comincia a lavorare. In questo caso la parte \u00e8 pi\u00f9 motivata a pagare alla svelta, perch\u00e9 diversamente la causa non va avanti.<\/p>\n<h4>TRADUZIONI ASSEVERATE E LEGALIZZATE<\/h4>\n<p>Sono perlopi\u00f9 quelle che ti chiederanno gli avvocati che hai faticosamente acquisito come clienti diretti. Ma anche i privati cittadini ne hanno bisogno, a volte, per determinati atti amministrativi quali la conversione di una patente, il riconoscimento di un titolo di studio, l\u2019acquisto della cittadinanza italiana, l\u2019immatricolazione di un veicolo straniero.<br \/>\nRecita la legge:<br \/>\n<em>Agli atti e documenti formati all&#8217;estero da autorit\u00e0 estere e da valere nello Stato, se redatti in lingua straniera, deve essere allegata una traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo straniero dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare, ovvero da un traduttore ufficiale (art. 17, 3\u00b0 comma, legge 4 gennaio 1968 n. 15)<\/em>.<br \/>\nLa traduzione ha la funzione di rendere immediatamente comprensibile il testo dell&#8217;atto straniero a chi parla la lingua italiana, evitando a chi prende visione del documento il problema della comprensione dei contenuti del medesimo; inoltre attribuisce particolari requisiti di certezza circa la rispondenza della traduzione al testo straniero.<br \/>\nL&#8217;art. 68 del regolamento notarile dispone che gli atti redatti in lingua straniera, ricevuti in deposito dal notaio debbano essere accompagnati dalla traduzione in lingua italiana, fatta e firmata dal notaio, se questi conosce la lingua straniera, o in caso contrario da un perito scelto dalle parti.<br \/>\nVale la pena sapersi districare in questo piccolo labirinto.<\/p>\n<p>L&#8217;<strong>asseverazione<\/strong>, per gli amici &#8220;giuramento&#8221;, \u00e8 la dichiarazione che tu rendi davanti al funzionario del tribunale e con la quale affermi di avere tradotto bene e fedelmente il testo in questione, al solo scopo di far conoscere la verit\u00e0. E con queste poche parole ti accolli la responsabilit\u00e0, anche penale, di quello che hai scritto.<br \/>\nSi assevera presso l&#8217;Ufficio Volontaria Giurisdizione o dal Giudice di Pace.<br \/>\nLe dinamiche sono variabili da citt\u00e0 a citt\u00e0, a quanto sento da colleghi che operano in giurisdizioni diverse dalla mia.<br \/>\nDi sicuro, comunque, serve l\u2019originale del documento e la sua traduzione. Altrettanto sicuramente servono le marche da bollo: una marca da 14,62 euro ogni quattro pagine di testo compreso il verbale di giuramento.<br \/>\nA Lucca si contano sia le pagine dell\u2018originale che quelle della traduzione. In altre citt\u00e0 contano solo le pagine della traduzione e il verbale di giuramento. Un bel risparmio!<br \/>\nSempre a Lucca \u00e8 necessario depositare agli atti dell\u2019Ufficio Volontaria Giurisdizione una copia in carta libera di ogni documento asseverato. Quindi bisogna presentarsi con documento e traduzione in originale, muniti di bolli, pi\u00f9 una copia da lasciare l\u00ec. Non so se avvenga lo stesso altrove.<br \/>\nOriginale e traduzione vengono spillati insieme, con in mezzo il verbale di giuramento firmato dal traduttore e dal funzionario e annullati con timbri di congiunzione su ogni pagina. Les jeux sont faits. Il documento \u00e8 pronto.<\/p>\n<hr \/>\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"aligncenter wp-image-532 size-full\" src=\"http:\/\/www.ferrotraduzioni.it\/wp-content\/uploads\/2017\/06\/traduttore_giurato_lucca_toscana_clip_image014.jpg\" alt=\"\" width=\"83\" height=\"86\" \/><\/p>\n<h1 style=\"text-align: center;\">TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI LUCCA<\/h1>\n<h2 style=\"text-align: center;\">UFFICIO VOLONTARIA GIURISDIZIONE<\/h2>\n<h3 style=\"text-align: center;\">VERBALE DI GIURAMENTO<\/h3>\n<p style=\"text-align: right;\"><strong>Cronol. N\u00b0<\/strong>\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026.<\/p>\n<p>Il giorno\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026.. \u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u00e8 comparso\/a<br \/>\nil\/la Sig. &#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;.<br \/>\nidentificato\/a mediante &#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;<br \/>\nnato\/a&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;. il &#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;. e residente in &#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;<br \/>\nil\/ la quale ha chiesto di asseverare con giuramento la traduzione che precede: Ammonito\/a il\/la comparente sull\u2019importanza del giuramento e sulle conseguenze penali che ne derivano, il\/la medesimo\/a ha pronunciato la formula: \u201c GIURO DI AVERE BENE E FEDELMENTE ADEMPIUTO L\u2019INCARICO AFFIDATOMI AL SOLO SCOPO DI FAR CONOSCERE LA VERITA\u2019.\u201d<br \/>\nDel che \u00e8 stato redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto.<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\"><strong>Il Cancelliere: \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 Il Traduttore:<\/strong><\/p>\n<p>________________ \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0________________<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<hr \/>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>La <strong>legalizzazione<\/strong> costituisce la fase successiva all\u2019asseverazione, nel caso in cui il documento sia destinato all\u2019estero, e serve appunto a renderlo ufficialmente valido a livello internazionale. Consiste nell\u2019apposizione di un ulteriore timbro da parte della Procura della Repubblica, con il quale si autentica la firma del Cancelliere che ha sottoscritto l\u2019asseverazione.<br \/>\nRecita infatti la legge:<br \/>\n<em>La legalizzazione di firme \u00e8 l&#8217;attestazione ufficiale della legale qualit\u00e0 di chi ha apposto la propria firma sopra atti, certificati, copie ed estratti, nonch\u00e9 dell\u2019autenticit\u00e0 della firma stessa (art. 15, 1\u00b0 comma, legge 4 gennaio 1968 n. 15)<\/em>.<br \/>\nLa legalizzazione \u00e8 sostituita dalle APOSTILLE per quei Paesi che hanno sottoscritto la <em>Convenzione dell\u2019Aia del 5 ottobre 1961 relativa all\u2019abolizione della legalizzazione di atti pubblici stranieri<\/em>. Nel corso degli anni \u00e8 stata ratificata e resa esecutiva da molti Stati e prevede che non sia necessario procedere alla legalizzazione dei certificati presso le autorit\u00e0 consolari, potendo la stessa essere sostituita dalla cosiddetta <em>apostille<\/em> (in italiano postilla).<\/p>\n<p>Anche se la materia \u00e8 alquanto noiosa, vediamo di approfondirla un po\u2019, perch\u00e9 sapere le cose pu\u00f2 a volte aiutare a fidelizzare un cliente che siamo in grado di aiutare a risolvere certi problemi.<br \/>\n<strong>Che cos\u2019\u00e8 l\u2019<em>apostille<\/em><\/strong><br \/>\n\u00c8 una specifica annotazione che deve essere fatta sull\u2019originale del certificato rilasciato dalle autorit\u00e0 competenti del Paese interessato, da parte di una autorit\u00e0 identificata dalla legge di ratifica del Trattato stesso.<br \/>\nL\u2019 <em>apostille<\/em>, quindi, <strong>sostituisce la legalizzazione<\/strong> . E\u2019 necessario precisare che la Convenzione riguarda specificamente l\u2019abolizione della legalizzazione di atti pubblici stranieri tra i quali rientrano, per espressa previsione della stessa, i documenti che rilascia un autorit\u00e0 o un funzionario dipendente da un\u2019amministrazione dello Stato (compresi quelli formulati dal Pubblico Ministero, da un cancelliere o da un ufficiale giudiziario), i documenti amministrativi, gli atti notarili, le dichiarazioni ufficiali indicanti una registrazione, un visto di data certa, un\u2019autenticazione di firma apposti su un atto privato, mentre invece non si applica ai documenti redatti da un agente diplomatico o consolare e ai documenti amministrativi che si riferiscono a un\u2019 operazione commerciale o doganale.<br \/>\nNe consegue che la gamma di documenti per i quali si pu\u00f2 superare l\u2019esigenza di legalizzazione, mediante richiesta e annotazione della cosiddetta apostille direttamente da parte delle autorit\u00e0 interne dello Stato di provenienza, \u00e8 amplissima . Tralasciando i Paesi europei, che si avvalgono anche di successive convenzioni interne all\u2019Unione, elenchiamo di seguito i Paesi che hanno ratificato la Convenzione, e rinviamo al testo allegato della stessa e agli atti di ratifica effettuati dagli Stati parti, per l\u2019individuazione delle autorit\u00e0 competenti in ciascun Paese per l\u2019apposizione dell\u2019apostille:<br \/>\n<div class=\"row\">\n<div class=\"col-md-6 col-md-offset-3\">\n<table class=\"table table-condensed\" style=\"background-color: rgba(0, 122, 255, 0.1);\">\n<tbody>\n<tr>\n<td>Andorra<\/td>\n<td>Antigua e Barbuda<\/td>\n<td>Argentina<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Armenia<\/td>\n<td>Australia<\/td>\n<td>Austria<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Azerbaijan<\/td>\n<td>Bahamas<\/td>\n<td>Barbados<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Belize<\/td>\n<td>Bielorussia<\/td>\n<td>Bosnia-Erzegovina<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Botswana<\/td>\n<td>Brunei<\/td>\n<td>Bulgaria<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Cipro<\/td>\n<td>Colombia<\/td>\n<td>Croazia<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Dominica<\/td>\n<td>El Salvador<\/td>\n<td>Estonia<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Federazione Russa<\/td>\n<td>Fiji<\/td>\n<td>Finlandia<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Germania<\/td>\n<td>Giappone<\/td>\n<td>Gran Bretagna<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Grecia<\/td>\n<td>Grenada<\/td>\n<td>Honduras<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Hong Kong<\/td>\n<td>Isole Marshall<\/td>\n<td>Israele<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Kazakhistan<\/td>\n<td>Lesotho<\/td>\n<td>Lettonia<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Liberia<\/td>\n<td>Liechtenstein<\/td>\n<td>Lituania<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Lussemburgo<\/td>\n<td>Macao<\/td>\n<td>Macedonia<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Malawi<\/td>\n<td>Malta<\/td>\n<td>Mauritius<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Messico<\/td>\n<td>Monaco<\/td>\n<td>Namibia<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Niue<\/td>\n<td>Norvegia<\/td>\n<td>Nuova Zelanda<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Olanda<\/td>\n<td>Panama<\/td>\n<td>Portogallo<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Repubblica Ceca<\/td>\n<td>Romania<\/td>\n<td>Saint Kitts e Nevis<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Saint Vincent e Grenadine<\/td>\n<td>Samoa<\/td>\n<td>San Marino<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Santa Lucia<\/td>\n<td>Seychelles<\/td>\n<td>Serbia e Montenegro<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Slovacchia<\/td>\n<td>Slovenia<\/td>\n<td>Spagna<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Suriname<\/td>\n<td>Svezia<\/td>\n<td>Svizzera<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Swaziland<\/td>\n<td>Stati Uniti d&#8217;America<\/td>\n<td>Sud Africa<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Tonga<\/td>\n<td>Turchia<\/td>\n<td>Trinidad e Tobago<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Ucraina<\/td>\n<td>Ungheria<\/td>\n<td>Venezuela<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<\/div>\n<\/div>\nAi sensi della Convenzione di Bruxelles del 25 maggio 1987, ratificata dall&#8217;Italia con L. 24.4.1990, n.106, \u00e8 stata soppressa fra Belgio Danimarca, Francia, Irlanda, Italia ogni forma di legalizzazione o qualsiasi altra formalit\u00e0 equivalente o analoga, anche nel caso in cui gli atti debbano essere esibiti alle rappresentanze consolari di Belgio, Danimarca, Francia, Irlanda e Italia operanti sul territorio di uno Stato che non ha ratificato la predetta Convenzione.<br \/>\nPer gli altri Stati comunitari, pur aderenti alla Convenzione di Bruxelles, resta fermo il regime di legalizzazione, consolare o per Apostille, qualora aderiscano alla Convenzione dell&#8217;Aja del 5 ottobre 1961.<br \/>\nInfine si deve tener conto che esistono accordi bilaterali che prevedono la dispensa dalla legalizzazione per alcuni tipi di atti e che andrebbero esaminati singolarmente, consultando la banca dati ITRA disponibile presso il sito del <a href=\"http:\/\/www.esteri.it\/mae\/it\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Ministero degli Esteri.<\/a><\/p>\n<p>Se sei arrivato fin qui senza stramazzare e hai ancora voglia di saperne di pi\u00f9, puoi leggerti i testi normativi relativi a tutto quello che ti ho raccontato.<br \/>\nSe hai trovato qualche errore o imprecisione e sarai cos\u00ec gentile da farmelo notare, provveder\u00f2 a correggere.<\/p>\n<p><strong>IN BOCCA AL LUPO!<\/strong><\/p>\n<p>Normativa :<\/p>\n<ul>\n<li><a href=\"http:\/\/gazzette.comune.jesi.an.it\/2000\/303\/16.htm\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">D.P.R.3\/11\/2000, n.396 <\/a>Regolamento per la revisione e la semplificazione dell&#8217;ordinamento dello Stato civile<\/li>\n<li><a href=\"http:\/\/gazzette.comune.jesi.an.it\/2001\/42\/15.htm\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">D.P.R. 28\/12\/2000, n. 445<\/a> Testo unico delle disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa<\/li>\n<li>Circolare MIACEL 26\/3\/2001<\/li>\n<li>Circolare 778\/8\/81 del 21\/10\/1968 della Presidenza del Consiglio dei Ministri<\/li>\n<li>Convenzione di Lussemburgo del 26\/9\/1957<\/li>\n<li>Convenzione dell&#8217;Aja del 5\/10\/1961<\/li>\n<li>Convenzione di Londra del 7\/6\/1968<\/li>\n<li>Convenzione di Atene del 15\/9\/1977<\/li>\n<li>Convenzione di Bruxelles del 25\/5\/1987<\/li>\n<li>L.24\/4\/1990, n.106<\/li>\n<\/ul>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Per vocazione, per vacazione. 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